
Il Garante privacy semplifica gli adempimenti per l'effettuazione di studi e ricerche in campo medico, biomedico ed epidemiologico senza diminuire il livello di tutela per i pazienti.
Gli organismi sanitari, gli enti di ricerca, le università, le società scientifiche, che intendono utilizzare dati o campioni già raccolti a fini di cura o in precedenti progetti di ricerca, potranno svolgere studi e ricerche su particolari patologie e terapie senza il consenso dei pazienti, quando non risulterà possibile fornire loro l'informativa prevista per legge
L’esonero è previsto nel caso in cui fornire dettagli sulla ricerca comporterebbe la rivelazione di notizie sullo studio che potrebbero arrecare danno materiale o psicologico agli interessati (ad. es. nei casi in cui l'interessato ignori la propria condizione); oppure quando risulti impossibile contattare, per informarli, tutti i soggetti interessati (ad. es. in casi di patologia con elevata incidenza di mortalità o in casi di studi che riguardino dati risalenti a molto tempo fa). In quest'ultimo caso, rimane comunque confermato l'obbligo di acquisire il consenso dei pazienti che risultino reperibili.
Per tutelare la privacy dei pazienti, l'autorizzazione obbliga ad adottare specifiche misure per non rendere i dati trattati ed i campioni biologici direttamente riconducibili ai pazienti e ad utilizzare validi accorgimenti per prevenire accessi abusivi, furti o smarrimenti.
Il Garante, inoltre, ha previsto sistemi di autenticazione per gli incaricati che tratteranno i dati e procedure di tracciamento degli accessi ai database. Analoghe cautele dovranno essere utilizzate nella trasmissione elettronica dei dati al promotore della ricerca o al data base centralizzato in cui sono memorizzati ed archiviati.
Pubblicato il 18 Maggio 2012








